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Misure di sicurezza trasporti - Barzi Service

Misure di sicurezza nei trasporti

Pubblichiamo di seguito una prima serie di FAQ (domande e risposte) in merito alle misure da sicurezza e alle disposizioni da seguire per il trasporto di passeggeri su strada.

1) Quante persone è possibile trasportare sull’autobus?
Le linee guida allegate al DPCM 7 settembre 2020 hanno stabilito, per il trasporto pubblico locale (TPL) e il trasporto scolastico, un indice di riempimento non superiore all’80 per cento (tale indice può essere aumentato fino al 100% per il trasporto scolastico per una durata non superiore a 15 minuti).
Per quanto riguarda il servizio occasionale NCC e di linea a media e lunga lunga percorrenza è necessario mantenere il metro di distanza fra i passeggeri presenti, con la possibilità di derogare a questa distanza qualora fra due o più passeggeri sia in essere uno stabile rapporto di frequentazione. Non è pertanto obbligatorio il legame di parentela.
Qualora si tratti di un trasporto regionale occorrerà verificare se la Regione in questione abbia emesso specifica ordinanza che permetta un riempimento al 100%, senza l’obbligo del legame di frequentazione.

2) Quali regole valgono per il trasporto NCC con vetture?
Per il settore NCC Vetture val quanto stabilito nel paragrafo “Servizi di Trasporto non di Linea” nelle linee guida allegate al DPCM 7 settembre 2020.
Per tali trasporti occorre pertanto evitare che il passeggero occupi il posto a fianco del conducente mentre sui sedili posteriori non sarà possibile caricare più di 2 persone.Tali limiti non non si applicano nel caso di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili.
Anche in questo caso è necessario verificare se la Regione abbia emesso specifica ordinanza che permetta un riempimento al 100%, senza l’obbligo del legame di frequentazione.

3) In un servizio NCC autobus è obbligatoria la lista passeggeri?
La lista dei passeggeri non è espressamente citata sulle linee guida. Tuttavia, in considerazione del fatto che qualora si voglia ottenere un indice di riempimento maggiore è necessario raccogliere informazioni quali auto-dichiarazione di non essere affetti da COVID, auto-dichiarazione di rapporto di stabile frequentazione con altri passeggeri e misurazione della temperatura, è fortemente consigliabile avere un registro dei partecipanti al servizio di trasporto.

4) In caso di servizio all’estero è necessario compilare dichiarazioni specifiche?
Il Governo italiano ha stabilito che gli ingressi e i successivi rientri da Paesi UE (tranne Croazia, Grecia, Malta, Spagna; Romania e Bulgaria) SCHENGEN, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco sono consentiti senza necessità di motivazione e senza obbligo di isolamento al rientro.
Rimane però l’obbligo di compilare la seguente dichiarazione, che il passeggero dovrà consegnare al vettore che esegue il trasporto (non è stato specificato per quanto tempo il vettore dovrà conservare tale documento ma diversi pareri sono d’accordo nel considerare un periodo di 15 giorni). Anche l’autista dovrà compilare l’auto-dichiarazione.
Per maggiori dettagli consigliamo di consultare gli approfondimenti del Ministero degli Esteri .

5) Si viola la privacy dei viaggiatori chiedendo informazioni relative a legami di parentela ed obbligandoli alla misurazione della temperatura?
In linea generale, tutte le misure atte a contenere il possibile contagio da COVID sono consentite. Il Garante della Privacy ha diffuso una serie di FAQ al seguente link .

6) La bigliettazione a bordo è consentita?
Nell’ambito del TPL l’attività di bigliettazione a bordo è vietata.
Nelle altre tipologie di trasporto su strada l’attività di bigliettazione a bordo, se prevista, non è stata espressamente vietata ma c’è una forte raccomandazione a incentivare la vendita dei biglietti per via telematica.

7) Qualora un passeggero si rifiuti di indossare la mascherina come ci si deve comportare?
L’obbligo della mascherina è ribadito nell’ordinanza del 1°agosto 2020 che stabilisce l’obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto.
La società incaricata del trasporto ha la facoltà di non far salire o di non far proseguire il viaggio al passeggero che non vuole indossare la mascherina.

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